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Atto costitutivo

Atto costitutivo dell’associazione “Pronti Qua”

In data 7 luglio 2019, presso la sede in Via Miralago n. 3 – Bosentino, Altopiano della Vigolana (TN) alle ore 14.00, si sono riunite le seguenti persone:

  • Casagranda Roberta
  • Andreatta Rosana
  • Bonvecchio Michela
  • Ianeselli Maurizio
  • Bonvecchio Franca
  • Ianeselli Massimiliano
  • Ianeselli Caterina
  • Ianeselli Vittoria

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva la Sig.ra Casagranda Roberta, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Bonvecchio Michela, quale segretaria ed estensore del presente atto.
Il presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e delinea gli obiettivi comuni.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1 – Denominazione e durata
  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, é costituita fra i presenti l’Associazione non riconosciuta denominata “Pronti Qua”, di seguito indicata anche come “Associazione”
  2. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale
  3. L’Assemblea ha durata illimitata
Art.2 – Utilizzo della denominazione dell’acronimo “ODV”
  1. A decorrere dell’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposta sezione di questo, l’acronimo “ODV” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Pronti Qua ODV”
  2. L’associazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
  3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualore l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991
Art.3 – Sede legale
  1. La sede dell’Associazione é stabilita nel comuni di Altopiano della Vigolana (TN) in Via Miralago n. 3
Art.4 – Scopi
  1. L’Associazione é apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
  3. Essa svolge le seguenti attività di interesse generale:
    1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    2. interventi e prestazioni sanitarie;
    3. formazione universitaria e post-universitaria;
    4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, 0 erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
    6. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
    1. promuovere e sostenere la ricerca scientifica ed operativa in relazione alle patologie oncologiche, con particolare attenzione al glioblastoma multiforme;
    2. fornire aiuto e supporto agli individui che soffrono di patologie oncologiche e alle loro famiglie, al fine di perseguire una normalizzazione dell’esistenza, migliorarne la condizione sociale e favorirne l’inserimento e l’inclusione all’interno della comunità;
    3. migliorare l’informazione nei confronti della cittadinanza sulle cure e sui servizi presenti a livello provinciale e nazionale in relazione alle malattie oncologiche, operando a sostegno delle strutture sanitarie provinciali e nazionali;
    4. attivare e consolidare, anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, una rete di solidarietà e supporto che aiuti ad alleviare le sofferenze e i disagi legati alle malattie oncologiche, favorendo l’inclusione sociale e la partecipazione attiva delle persone malate e dei loro familiari alla vita della comunità;
    5. tutelare e difendere i diritti delle persone affette da patologie oncologiche e delle loro famiglie;
    6. promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell’ottica di creare una rete di solidarietà per prevenire o superare situazioni di emarginazione o isolamento sociale;
    7. promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva, favorendo la formazione e il continuo aggiornamento dei propri volontari.
Art.5 – Norme sull’ordinamento interno
  1. L’ordinamento interno dell’Associazione é ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Non é prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.6 – Procedura di ammissione
  1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che é l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Art.7 – Diritti e doveri degli associati
  1. Gli associati hanno il diritto di:
    1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione é esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  1. Gli associati hanno il dovere di:
    1. adottare comportamenti conformi allo Spirito e alle finalita dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    3. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
  1. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.8 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
  1. Lo scioglimento dell’Associazione é deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Art.9 – Statuto
  1. Dopo lettura integrale dello stesso, i presenti approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell’Associazione, il quale contiene le norme relative al funzionamento e all’amministrazione dell’ente.
  2. Lo Statuto viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.
Art.10 – Composizione del primo Consiglio Direttivo
  1. | presenti, che costituiscono il primo nucleo di associati, stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 8 (otto) membri, e nominano a farne parte le seguenti persone, alle quali contestualmente si attribuiscono le relative cariche:
  • Casagranda Roberta, alla carica di Presidente;
  • Andreatta Rosana, alla carica di Vicepresidente;
  • Bonvecchio Michela, alla carica di Consigliere;
  • laneselli Maurizio, alla carica di Tesoriere;
  • Bonvecchio Franca, alla carica di Consigliere;
  • laneselli Massimiliano, alla carica di Consigliere;
  • laneselli Caterina, alla carica di Consigliere;
  • laneselli Vittoria, alla carica di Segretaria.